CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 197

Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.

In vigore dal 20 set 1975
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-197

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