CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 202
AbrogatoCasi di separazione.
In vigore dal 29 gen 1987
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-202