CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 196

Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.

In vigore dal 20 set 1975
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-196

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo