CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 196
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.
In vigore dal 20 set 1975
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-196