CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 195
Prelevamento dei beni mobili.
In vigore dal 20 set 1975
Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-195