CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 195

Prelevamento dei beni mobili.

In vigore dal 20 set 1975
Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-195

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