CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 197
241 / 3261Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.
In vigore dal 20 set 1975
Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-197