CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 189
Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.
In vigore dal 20 set 1975
I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-189