Art. 188
Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-188
Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.
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L'articolo stabilisce che i beni facenti parte della comunione legale non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti legati a donazioni o successioni ricevute da uno dei coniugi durante il matrimonio. Questa regola vale per i beni ereditati o donati che non entrano a far parte della comunione. Rimane comunque salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 189 del Codice Civile.
La norma mira a proteggere il patrimonio comune dei coniugi dai debiti e dagli oneri che gravano su beni ricevuti a titolo personale per donazione o eredità.
Si applica ai coniugi in regime di comunione dei beni e ai creditori di obbligazioni che gravano su beni ricevuti per donazione o successione.
Durante il matrimonio, uno dei coniugi riceve in eredità un immobile su cui gravano specifici debiti personali legati alla successione. I creditori di tali debiti non possono rivalersi sui beni appartenenti alla comunione coniugale per ottenere il pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 189.
L'articolo 188 è stato modificato dall'articolo 67, comma 1, della Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.