CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 186

Obblighi gravanti sui beni della comunione.

In vigore dal 20 set 1975
I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto; b) di tutti i carichi dell'amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-186

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