CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 182
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
In vigore dal 20 set 1975
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell', il consenso di entrambi i coniugi.
Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-182