CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 180

Amministrazione dei beni della comunione.

In vigore dal 20 set 1975
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-180

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