CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 180
224 / 3261Amministrazione dei beni della comunione.
In vigore dal 20 set 1975
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-180