CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 181
Rifiuto di consenso.
In vigore dal 20 set 1975
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell' fa parte della comunione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-181