Art. 182 · Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 182

226 / 3261

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.

In vigore dal 20 set 1975
In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell', il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-182