CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 187
Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.
In vigore dal 20 set 1975
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell', non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-187