Art. 187 · Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 187

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Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.

In vigore dal 20 set 1975
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell', non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-187