CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 186
230 / 3261Obblighi gravanti sui beni della comunione.
In vigore dal 20 set 1975
I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto;
b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-186