Art. 188 · Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III

Art. 188

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Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.

In vigore dal 20 set 1975
I beni della comunione, salvo quanto disposto nell', non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-188