Art. 194 · Divisione dei beni della comunione.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. III

Art. 194

238 / 3261

Divisione dei beni della comunione.

In vigore dal 20 set 1975
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-194