CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. III
Art. 194
238 / 3261Divisione dei beni della comunione.
In vigore dal 20 set 1975
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-194