Art. 162 · Forma delle convenzioni matrimoniali.
CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. I

Art. 162

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Forma delle convenzioni matrimoniali.

In vigore dal 6 mag 1981
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-162