CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. I

Art. 161

Riferimento generico a leggi o agli usi.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-161

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