CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo V
Art. 157
Cessazione degli effetti della separazione.
In vigore dal 20 set 1975
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-157