CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo V

Art. 157

Cessazione degli effetti della separazione.

In vigore dal 20 set 1975
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-157

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