CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. I

Art. 160

Diritti inderogabili.

In vigore dal 20 set 1975
Gli sposi non possono derogare nè ai diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-160

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