CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. I
Art. 160
Diritti inderogabili.
In vigore dal 20 set 1975
Gli sposi non possono derogare nè ai diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-160