CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. I
Art. 160
Diritti inderogabili.
In vigore dal 20 set 1975 Gli sposi non possono derogare nè ai diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-160