Art. 160 · Diritti inderogabili.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. I

Art. 160

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Diritti inderogabili.

In vigore dal 20 set 1975
Gli sposi non possono derogare nè ai diritti nè ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-160