Art. 166 · Capacità dell'inabilitato.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. I

Art. 166

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Capacità dell'inabilitato.

In vigore dal 19 apr 1942
Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-166