CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. II

Art. 168

Impiego ed amministrazione del fondo.

In vigore dal 20 set 1975
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-168

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