CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo VI›Capo VI›Sez. II
Art. 168
212 / 3261Impiego ed amministrazione del fondo.
In vigore dal 20 set 1975
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-168