Art. 168 · Impiego ed amministrazione del fondo.
CODICE CIVILELibro PRIMOTitolo VICapo VISez. II

Art. 168

212 / 3261

Impiego ed amministrazione del fondo.

In vigore dal 20 set 1975
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-168