CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 2800
Condizioni della prelazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2800