CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 2800

Condizioni della prelazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2800

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo