CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 2800
3090 / 3261Condizioni della prelazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2800