CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2798
Assegnazione della cosa in pagamento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore può sempre domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino alla concorrenza del debito, secondo la stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente, se la cosa ha un prezzo di mercato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2798