CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2793
Sequestro della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2793