CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2791

Pegno di cosa fruttifera.

In vigore dal 19 apr 1942
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2791

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