CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2792

Divieto di uso e disposizione della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento. In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2792

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