Art. 2787
Prelazione del creditore pignoratizio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2787
Prelazione del creditore pignoratizio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Il creditore pignoratizio ha il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori sul bene ottenuto in pegno. Per poter esercitare questa prelazione, il bene deve rimanere effettivamente in possesso del creditore o di un terzo concordato dalle parti. Se il credito garantito supera le cinquemila lire, serve un documento scritto avente data certa che specifichi chiaramente il credito e il bene. Tuttavia, se il pegno deriva da enti autorizzati al credito su pegno professionale, la data può essere provata con qualsiasi mezzo.
La norma tutela il creditore garantendogli la precedenza nel pagamento sui beni ricevuti in garanzia e stabilisce requisiti precisi a garanzia della certezza del pegno.
Si applica ai creditori che hanno ricevuto un bene in pegno a garanzia di un credito, ai debitori o terzi costituenti e agli enti autorizzati al credito su pegno.
Un creditore riceve un bene in garanzia e conserva il possesso dello stesso o lo affida a un terzo designato. Se il credito supera la somma prevista dalla legge, le parti redigono una scrittura con data certa che indica con precisione il bene e l'importo garantito, permettendo al creditore di farsi pagare prima degli altri su quel bene.
Per far valere la prelazione è necessario mantenere il possesso del bene (o lasciarlo al terzo designato) e, per crediti sopra le cinquemila lire, disporre di una scrittura a data certa con indicazione di credito e bene; in mancanza, la prelazione non ha luogo o non si può far valere.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.