CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2787

Prelazione del creditore pignoratizio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno. La prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti. Quando il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa. Se però il pegno risulta da polizza o da altra scrittura di enti che, debitamente autorizzati, compiono professionalmente operazioni di credito su pegno, la data della scrittura può essere accertata con ogni mezzo di prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2787

In sintesi

Il creditore pignoratizio ha il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori sul bene ottenuto in pegno. Per poter esercitare questa prelazione, il bene deve rimanere effettivamente in possesso del creditore o di un terzo concordato dalle parti. Se il credito garantito supera le cinquemila lire, serve un documento scritto avente data certa che specifichi chiaramente il credito e il bene. Tuttavia, se il pegno deriva da enti autorizzati al credito su pegno professionale, la data può essere provata con qualsiasi mezzo.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il creditore garantendogli la precedenza nel pagamento sui beni ricevuti in garanzia e stabilisce requisiti precisi a garanzia della certezza del pegno.

A chi si applica

Si applica ai creditori che hanno ricevuto un bene in pegno a garanzia di un credito, ai debitori o terzi costituenti e agli enti autorizzati al credito su pegno.

Esempio pratico

Un creditore riceve un bene in garanzia e conserva il possesso dello stesso o lo affida a un terzo designato. Se il credito supera la somma prevista dalla legge, le parti redigono una scrittura con data certa che indica con precisione il bene e l'importo garantito, permettendo al creditore di farsi pagare prima degli altri su quel bene.

Adempimenti e conseguenze

Per far valere la prelazione è necessario mantenere il possesso del bene (o lasciarlo al terzo designato) e, per crediti sopra le cinquemila lire, disporre di una scrittura a data certa con indicazione di credito e bene; in mancanza, la prelazione non ha luogo o non si può far valere.

Domande frequenti

Cosa accade se il bene in pegno non rimane in possesso del creditore o del terzo designato?La prelazione non si può far valere se la cosa non è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo designato dalle parti.
Quali requisiti formali servono se il credito supera cinquemila lire?La prelazione ha luogo solo se il pegno risulta da una scrittura con data certa contenente sufficiente indicazione del credito e della cosa.
Come si prova la data per i pegni rilasciati da enti autorizzati al credito su pegno?Se il pegno risulta da polizza o scrittura di enti debitamente autorizzati che svolgono professionalmente credito su pegno, la data può essere accertata con ogni mezzo di prova.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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