CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 2785
Rinvio a leggi speciali.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, nè a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2785