Art. 2785 · Rinvio a leggi speciali.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 2785

3075 / 3261

Rinvio a leggi speciali.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, nè a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2785