CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2789
Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2789