CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 2789

Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2789

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