CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2789
3079 / 3261Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2789