CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2794
Restituzione della cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.
Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2794