CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 2799
Indivisibilità del pegno.
In vigore dal 19 apr 1942
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2799