CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 2802

Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.
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