CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 2804

Assegnazione o vendita del credito dato in pegno.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito. Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2804

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