CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. I
Art. 2809
Specialità e indivisibilità dell'ipoteca.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2809