Art. 2809 · Specialità e indivisibilità dell'ipoteca.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 2809

3099 / 3261

Specialità e indivisibilità dell'ipoteca.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro. Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
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