CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 2811

Miglioramenti e accessioni.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonché alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2811

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