CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 2807
Norme applicabili al pegno di crediti.
In vigore dal 19 apr 1942
Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2807