Art. 2807 · Norme applicabili al pegno di crediti.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 2807

3097 / 3261

Norme applicabili al pegno di crediti.

In vigore dal 19 apr 1942
Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2807