Art. 2810
Oggetto dell'ipoteca.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2810
Oggetto dell'ipoteca.
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L'articolo elenca i beni e i diritti su cui è possibile iscrivere un'ipoteca. Vi rientrano i beni immobili in commercio e le loro pertinenze, insieme a specifici diritti reali come l'usufrutto, la superficie e i diritti sul fondo enfiteutico. Possono inoltre essere ipotecati particolari beni mobili registrati, quali navi, aeromobili e autoveicoli, nonché le rendite dello Stato secondo le rispettive leggi speciali. Infine, la norma equipara alle ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli.
La norma individua in modo tassativo quali beni e diritti patrimoniali possono costituire valido oggetto di garanzia ipotecaria.
Si applica a debitori, creditori o proprietari di beni che intendono concedere o iscrivere un'ipoteca sui beni e diritti espressamente previsti.
Un proprietario intende ottenere un finanziamento offrendo a garanzia la propria casa e il relativo box auto pertinenziale. Il creditore può validamente iscrivere ipoteca sull'immobile e sulla sua pertinenza poiché beni immobili in commercio ai sensi dell'articolo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.