CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 2810

Oggetto dell'ipoteca.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono capaci d'ipoteca: 1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze; 2) l'usufrutto dei beni stessi; 3) il diritto di superficie; 4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano. Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2810

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Oggetto dell'ipoteca. (Art. 2810 c.c.) — Testo vigente | Portale Normativo