Art. 2808
Costituzione ed effetti dell'ipoteca.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2808
Costituzione ed effetti dell'ipoteca.
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L'ipoteca conferisce al creditore il potere di far espropriare i beni posti a garanzia del proprio credito e di essere pagato con preferenza rispetto ad altri con il ricavato della vendita, anche se il bene è stato acquistato da terzi. Il vincolo può riguardare beni appartenenti al debitore oppure a una terza persona. Per nascere formalmente, l'ipoteca deve essere iscritta nei registri immobiliari. Tale garanzia può essere di tre tipi: legale, giudiziale o volontaria.
La norma ha lo scopo di garantire il creditore contro l'inadempimento del debitore, consentendogli di soddisfarsi prioritariamente sul valore dei beni vincolati.
Si applica ai creditori che intendono garantire il proprio credito, ai debitori e ai terzi che mettono a disposizione i propri beni o che acquistano beni già vincolati.
Un debitore o un terzo concede in garanzia un proprio immobile mediante l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari. Se il debitore non paga quanto dovuto, il creditore può espropriare quell'immobile e incassare per primo la somma ricavata dalla vendita, anche qualora l'immobile sia stato nel frattempo venduto a un terzo acquirente.
Per la costituzione dell'ipoteca è necessario l'adempimento dell'iscrizione nei registri immobiliari; la conseguenza per il debitore o il terzo proprietario in caso di inadempimento è la soggezione del bene all'espropriazione a favore del creditore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.