CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 2808

Costituzione ed effetti dell'ipoteca.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2808

In sintesi

L'ipoteca conferisce al creditore il potere di far espropriare i beni posti a garanzia del proprio credito e di essere pagato con preferenza rispetto ad altri con il ricavato della vendita, anche se il bene è stato acquistato da terzi. Il vincolo può riguardare beni appartenenti al debitore oppure a una terza persona. Per nascere formalmente, l'ipoteca deve essere iscritta nei registri immobiliari. Tale garanzia può essere di tre tipi: legale, giudiziale o volontaria.

Perché esiste questa norma

La norma ha lo scopo di garantire il creditore contro l'inadempimento del debitore, consentendogli di soddisfarsi prioritariamente sul valore dei beni vincolati.

A chi si applica

Si applica ai creditori che intendono garantire il proprio credito, ai debitori e ai terzi che mettono a disposizione i propri beni o che acquistano beni già vincolati.

Esempio pratico

Un debitore o un terzo concede in garanzia un proprio immobile mediante l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari. Se il debitore non paga quanto dovuto, il creditore può espropriare quell'immobile e incassare per primo la somma ricavata dalla vendita, anche qualora l'immobile sia stato nel frattempo venduto a un terzo acquirente.

Adempimenti e conseguenze

Per la costituzione dell'ipoteca è necessario l'adempimento dell'iscrizione nei registri immobiliari; la conseguenza per il debitore o il terzo proprietario in caso di inadempimento è la soggezione del bene all'espropriazione a favore del creditore.

Domande frequenti

Come si costituisce formalmente l'ipoteca?L'ipoteca si costituisce mediante l'iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca può riguardare solo beni di proprietà del debitore?No, l'ipoteca può avere ad oggetto beni del debitore oppure beni appartenenti a un terzo.
Quali tipologie di ipoteca prevede la norma?La norma stabilisce che l'ipoteca può essere legale, giudiziale o volontaria.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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