CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. I
Art. 2808
3098 / 3261Costituzione ed effetti dell'ipoteca.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
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