Art. 2808 · Costituzione ed effetti dell'ipoteca.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 2808

3098 / 3261

Costituzione ed effetti dell'ipoteca.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
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