CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 2806

Pegno di diritti diversi dai crediti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2806

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