CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo III›Sez. III
Art. 2806
Pegno di diritti diversi dai crediti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2806